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Codice Deontologico degli Infermieri

Testo completo approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI). 55 articoli suddivisi in 8 capi.

55 articoli8 capiFNOPI

Capo I

Identità dell'infermiere e fondamenti deontologici

Art. 1

Identità

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica. Nell'esercizio dell'attività professionale, si avvale di un processo assistenziale finalizzato all'identificazione e alla soddisfazione dei bisogni di salute della persona e della collettività. Agisce con autonomia professionale e in collaborazione con gli altri componenti del team di cura, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Azione

L'infermiere orienta la propria azione al bene della persona assistita e della collettività, ispirandosi ai principi etici fondamentali: rispetto dell'autonomia, beneficenza, non maleficenza e giustizia. L'azione infermieristica è improntata alla solidarietà, all'universalità dei valori e alla tutela della dignità della persona.

Art. 3

Rispetto

L'infermiere rispetta la vita, la salute, la dignità e i diritti fondamentali di ogni persona, senza distinzione di età, sesso, etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, orientamento sessuale o politico. Non si sottrae alla propria responsabilità professionale anche quando venga esercitata pressione a condizionare le sue scelte.

Art. 4

Relazione di cura

L'infermiere stabilisce con la persona assistita una relazione fondata sull'ascolto, sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Utilizza la comunicazione come strumento terapeutico e si impegna a comprendere il vissuto della persona, le sue aspettative e i suoi valori, anche avvalendosi di figure di mediazione culturale.

Art. 5

Questioni etiche

Di fronte a questioni etiche riguardanti la salute e la vita, l'infermiere esprime la propria posizione e contribuisce ai processi decisionali, anche avvalendosi dei comitati etici. Può esercitare l'obiezione di coscienza qualora sia chiamato a eseguire atti in contrasto con la propria coscienza etica, secondo le modalità previste dalla legge, garantendo in ogni caso la continuità delle cure.

Art. 6

Conflitti etici

In presenza di conflitti etici, l'infermiere ricerca soluzioni condivise con l'equipe professionale, coinvolgendo quando necessario gli organismi etici competenti. Segnala agli organi responsabili le situazioni in cui si evidenzino carenze nell'organizzazione dei servizi o violazioni dei diritti delle persone assistite.

Capo II

Doveri verso la professione e la società

Art. 7

Cultura della salute

L'infermiere si impegna nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie attraverso attività educative e di counseling, rispettando e valorizzando le conoscenze, le credenze e i valori dell'individuo e del gruppo sociale. Contribuisce allo sviluppo della cultura della salute nella società.

Art. 8

Educazione

L'infermiere educa la persona assistita e la sua famiglia a mantenere e recuperare la propria salute. Sviluppa la consapevolezza della persona riguardo ai fattori di rischio, alle risorse disponibili e ai comportamenti favorevoli alla salute, rispettando valori, credenze e preferenze individuali.

Art. 9

Ricerca

L'infermiere partecipa alle attività di ricerca infermieristica e contribuisce alla produzione di prove di efficacia nell'ambito delle proprie competenze, favorendone la diffusione nella pratica assistenziale. Tutela l'integrità e la dignità delle persone che partecipano alla ricerca, assicurando il rispetto dei principi etici e delle norme vigenti.

Art. 10

Conoscenza

L'infermiere aggiorna e sviluppa continuamente le proprie conoscenze e competenze professionali attraverso la formazione permanente, adeguandole all'evoluzione scientifica e tecnologica. Contribuisce alla formazione dei colleghi, degli studenti e del personale di supporto, promuovendo la qualità dell'assistenza.

Art. 11

Supervisione

L'infermiere con funzioni di supervisione si prende cura dello sviluppo professionale dei collaboratori, orientandoli nell'acquisizione di competenze. Segnala al responsabile le situazioni in cui le competenze del singolo operatore non siano adeguate al compito assegnato, nell'interesse della sicurezza della persona assistita.

Capo III

Rapporti con i colleghi e altri operatori sanitari

Art. 12

Cooperazione

L'infermiere partecipa attivamente al funzionamento dell'equipe multiprofessionale, contribuendo alla definizione di obiettivi comuni e all'adozione di pratiche collaborative. Riconosce e rispetta le competenze proprie di ciascuna figura professionale, promuovendo la comunicazione e il confronto tra colleghi.

Art. 13

Agire competente

L'infermiere pratica l'assistenza infermieristica con competenza, diligenza e prudenza, agendo in conformità alle linee guida, agli standard di pratica e alle procedure vigenti. Si assume piena responsabilità delle proprie azioni e dei propri giudizi professionali.

Art. 14

Decoro

L'infermiere mantiene un comportamento irreprensibile nei confronti dei colleghi e degli altri professionisti della salute. Segnala all'ordine professionale eventuali comportamenti scorretti o non etici dei colleghi, dopo aver tentato, ove possibile, una soluzione diretta e collegiale.

Art. 15

Cura dei curanti

L'infermiere si prende cura della propria salute fisica e psichica, ricercando il supporto necessario nelle situazioni di difficoltà. Segnala ai responsabili le condizioni di disagio lavorativo e di burnout che possano compromettere la qualità dell'assistenza e la sicurezza delle persone assistite.

Art. 16

Posizione di protezione

L'infermiere in posizione di responsabilità si adopera per garantire ai collaboratori condizioni di lavoro sicure e appropriate, proteggendo e tutelando i colleghi in situazioni di rischio. Promuove un clima organizzativo positivo, fondato sul rispetto reciproco e sulla crescita professionale.

Capo IV

Rapporti con le persone assistite

Art. 17

Non abbandono

L'infermiere garantisce le cure e l'assistenza senza alcuna discriminazione. Non abbandona la persona in situazioni di bisogno e, qualora non sia in grado di fornire le prestazioni necessarie, si adopera per assicurare la continuità delle cure, segnalando l'inadeguatezza dei servizi agli organi competenti.

Art. 18

Autonomia della persona

L'infermiere rispetta la volontà della persona assistita e ne promuove l'autonomia decisionale. Garantisce che le scelte della persona siano espressione di una libera determinazione, fondata su un'informazione completa e comprensibile, e sostiene la persona nel processo decisionale.

Art. 19

Consenso informato

L'infermiere informa la persona assistita sulle prestazioni proposte, sulle alternative disponibili e sulle loro implicazioni, richiedendo il consenso informato nel rispetto della normativa vigente. Fornisce le informazioni in modo chiaro e comprensibile, adattando il linguaggio al livello culturale e alle capacità della persona.

Art. 20

Rifiuto delle cure

L'infermiere rispetta il rifiuto informato della persona assistita a ricevere un trattamento, anche quando questo comporti un peggioramento della salute o un rischio per la vita. Si adopera per garantire il necessario supporto alla persona che rifiuta un trattamento, assicurando comunque il comfort e l'assistenza di base.

Art. 21

Segreto professionale

L'infermiere è tenuto al segreto professionale. Non divulga le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività senza il consenso esplicito della persona assistita, salvo nei casi previsti dalla legge. Tutela la riservatezza delle informazioni anche nei confronti di familiari e persone care, a meno che la persona assistita non abbia diversamente disposto.

Art. 22

Privacy

L'infermiere rispetta e promuove il diritto della persona assistita alla privacy, garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente. Adotta le misure necessarie per proteggere le informazioni relative alla persona assistita da accessi non autorizzati.

Art. 23

Soggetti vulnerabili

L'infermiere gestisce con particolare attenzione le informazioni relative alle persone in stato di vulnerabilità, quali minori, anziani, persone con disabilità e soggetti non in grado di esprimere pienamente il proprio consenso. Adotta ogni misura necessaria per tutelare i loro diritti e la loro dignità.

Art. 24

Incapacità di consenso

Qualora la persona non sia in grado di esprimere il proprio consenso, l'infermiere agisce in conformità alla normativa vigente, considerando le direttive anticipate di trattamento se disponibili, e il parere del fiduciario, del tutore o dell'amministratore di sostegno, nell'interesse superiore della persona.

Art. 25

Direttive anticipate

L'infermiere si adopera per garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) espresse dalla persona assistita, segnalando ai componenti dell'equipe e ai responsabili eventuali situazioni di non conformità. Sostiene la persona nel processo di redazione delle DAT, fornendo le informazioni necessarie.

Art. 26

Fine vita

L'infermiere supporta la persona assistita e la sua famiglia nell'affrontare il fine vita, garantendo un'assistenza orientata al comfort, alla dignità e alla qualità della vita residua. Promuove le cure palliative come risposta integrata ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali della persona nei momenti critici della malattia.

Art. 27

Non accanimento

L'infermiere si astiene da ogni forma di accanimento diagnostico o terapeutico e si adopera affinché la persona assistita possa affrontare il fine vita in modo dignitoso, nel rispetto delle sue volontà. Segnala ai responsabili le situazioni di trattamenti sproporzionati o non conformi alla volontà espressa dalla persona.

Art. 28

Contenzione

L'infermiere tutela la persona assistita da pratiche di contenzione fisica o farmacologica non giustificate terapeuticamente o sproporzionate rispetto alla situazione clinica. Segnala le situazioni di contenzione inappropriata ai responsabili e agli organi di vigilanza competenti.

Art. 29

Tutela e segnalazione

L'infermiere tutela il minore e i soggetti vulnerabili, segnalando tempestivamente alle autorità competenti ogni situazione di rischio, sospetto di abuso, maltrattamento o abbandono. Collabora con le istituzioni preposte alla tutela delle persone vulnerabili nell'interesse superiore delle stesse.

Capo V

Comunicazione

Art. 30

Comunicazione professionale

L'infermiere si avvale di una comunicazione chiara, efficace e appropriata al contesto. Nella comunicazione con la persona assistita adotta un linguaggio comprensibile, evitando tecnicismi, e fornisce informazioni complete, verificate e aggiornate. Garantisce la documentazione accurata delle attività assistenziali svolte.

Art. 31

Comunicazione digitale

L'infermiere utilizza responsabilmente i mezzi di comunicazione digitali e i social media nell'esercizio professionale. Non divulga informazioni riservate, immagini o dati identificativi delle persone assistite attraverso canali digitali. Contribuisce a contrastare la diffusione di informazioni false o non scientificamente validate in ambito sanitario.

Capo VI

Organizzazione

Art. 32

Partecipazione organizzativa

L'infermiere contribuisce all'organizzazione del servizio sanitario, partecipando alla definizione di obiettivi e procedure operative nel rispetto delle norme vigenti e degli standard professionali. Propone soluzioni per il miglioramento dei processi assistenziali e organizzativi.

Art. 33

Qualità

L'infermiere promuove il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, partecipando ai processi di valutazione e audit clinico. Contribuisce all'implementazione di pratiche basate sull'evidenza scientifica e si adopera per il superamento di pratiche obsolete o non efficaci.

Art. 34

Sicurezza delle cure

L'infermiere si adopera per garantire la sicurezza delle cure, adottando le misure preventive previste dalle linee guida e dalle procedure aziendali. Segnala agli organi competenti errori, quasi-errori ed eventi avversi secondo le procedure di incident reporting vigenti, partecipando attivamente alle analisi delle cause e all'adozione di misure correttive.

Art. 35

Risorse

L'infermiere gestisce le risorse assegnate con efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio di equità nell'erogazione delle prestazioni. Segnala ai responsabili le carenze di risorse che compromettano la qualità e la sicurezza delle cure.

Art. 36

Continuità assistenziale

L'infermiere si adopera per garantire la continuità delle cure tra i diversi setting assistenziali, promuovendo una comunicazione efficace nel passaggio di consegne. Assicura la trasmissione accurata e tempestiva delle informazioni rilevanti relative alla persona assistita ai professionisti che prendono in carico la sua cura.

Art. 37

Coordinamento

L'infermiere che ricopre funzioni di coordinamento si adopera per promuovere il benessere e lo sviluppo professionale dei collaboratori, creando un clima organizzativo fondato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e sulla crescita professionale. Valuta le prestazioni dei collaboratori con imparzialità e rispetto.

Art. 38

Sicurezza lavorativa

L'infermiere si impegna a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, rispettando e promuovendo le norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Segnala ai responsabili e agli organi competenti le situazioni di rischio per la sicurezza propria, dei colleghi e delle persone assistite.

Art. 39

Segnalazione di irregolarità

L'infermiere segnala agli organi competenti le situazioni che ritiene possano compromettere la qualità e la sicurezza delle cure o ledere i diritti delle persone assistite, anche qualora non riceva adeguata risposta dai dirigenti. Agisce nell'interesse della persona assistita e della collettività, nel rispetto delle procedure vigenti.

Art. 40

Norme contrattuali

L'infermiere rispetta le norme contrattuali e le disposizioni dell'ente di appartenenza, nell'esercizio delle funzioni assegnate. Non accetta incarichi che esulino dalle proprie competenze professionali o che siano in contrasto con i principi deontologici, segnalando le situazioni di incompatibilità ai responsabili.

Art. 41

Supervisione del personale

L'infermiere che si avvale dell'operato di altri professionisti o di personale di supporto ne supervisiona e coordina l'attività, nel rispetto delle rispettive competenze e della normativa vigente. È responsabile dell'adeguatezza del lavoro delegato e assicura la formazione e l'orientamento necessari.

Capo VII

Libera professione

Art. 42

Esercizio libero professionale

L'infermiere libero professionista esercita la propria attività nel rispetto delle norme deontologiche, professionali e legislative vigenti. Garantisce la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate, mantenendo aggiornate le proprie competenze attraverso la formazione continua.

Art. 43

Contratto e trasparenza

L'infermiere libero professionista definisce con chiarezza le prestazioni offerte, i relativi costi e le condizioni del servizio, concordando con la persona assistita le modalità di erogazione. Non instaura rapporti commerciali o finanziari che possano condizionare le proprie scelte professionali o ledere l'interesse della persona assistita.

Art. 44

Continuità e riservatezza

L'infermiere libero professionista mantiene il segreto professionale e rispetta la privacy della persona assistita con le stesse modalità previste per i colleghi dipendenti. Garantisce la continuità delle cure, assicurando adeguate sostituzioni in caso di impossibilità temporanea e comunicando preventivamente le proprie assenze.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 45

Vincolatività

Il presente Codice Deontologico è vincolante per tutti gli infermieri iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche. La sua violazione, a seconda della gravità e delle circostanze, è passibile di procedimento disciplinare nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 46

Rapporto con la legge

Il Codice Deontologico non sostituisce le norme legislative e regolamentari vigenti, con le quali deve essere interpretato in modo coerente e complementare. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di legge; qualora la legge consenta margini di discrezionalità, l'infermiere si attiene ai principi deontologici.

Art. 47

Conoscenza e diffusione

L'infermiere conosce e applica il presente Codice Deontologico nell'esercizio della propria attività professionale. Si impegna a diffondere la cultura deontologica nella pratica professionale quotidiana, contribuendo allo sviluppo dell'identità e dell'autonomia della professione infermieristica.

Art. 48

Ruolo dell'Ordine

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche promuove la conoscenza e l'applicazione del Codice Deontologico attraverso attività formative, di aggiornamento e di sensibilizzazione. Supporta gli infermieri nell'interpretazione delle norme deontologiche e nella gestione di situazioni eticamente complesse.

Art. 49

Consulenza deontologica

Ogni infermiere può richiedere un parere al proprio Ordine provinciale in merito all'interpretazione e all'applicazione del Codice Deontologico in situazioni specifiche. L'Ordine fornisce orientamento e supporto senza sostituirsi alla responsabilità professionale del singolo.

Art. 50

Aggiornamento periodico

Il Codice Deontologico viene revisionato periodicamente per adeguarlo all'evoluzione della professione infermieristica, del contesto sociale, scientifico e delle normative vigenti. Le revisioni sono operate dalla FNOPI con il coinvolgimento della comunità professionale infermieristica.

Art. 51

Conflitto di istruzioni

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Codice e le istruzioni ricevute nell'esercizio professionale, l'infermiere agisce secondo i principi deontologici, segnalando la situazione al proprio responsabile e, ove necessario, all'Ordine professionale. Non esegue ordini o disposizioni che implichino la violazione di norme etiche fondamentali.

Art. 52

Emergenze e calamità

L'infermiere che opera in situazioni di emergenza o di calamità naturale si adopera per garantire l'assistenza alle persone in modo efficace e proporzionato alle risorse disponibili, applicando i principi del triage e delle priorità assistenziali. Agisce nel rispetto dei principi deontologici anche nelle condizioni di massima urgenza.

Art. 53

Contesti internazionali

L'infermiere che opera in contesti internazionali rispetta le norme deontologiche del paese ospitante e, ove possibile, mantiene i principi del presente Codice. Si avvale del supporto delle organizzazioni infermieristiche internazionali per orientarsi in contesti normativi e culturali differenti.

Art. 54

Contrasto alla discriminazione

L'infermiere si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione, violenza o abuso nei confronti delle persone assistite, dei colleghi e di se stesso, agendo in modo coerente con i principi della deontologia professionale. Denuncia alle autorità competenti ogni situazione di violenza o discriminazione di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

Art. 55

Entrata in vigore

Il presente Codice Deontologico entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) e abroga e sostituisce il precedente Codice Deontologico. Copia del presente Codice è trasmessa a tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Fonte: Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI). Il testo riportato ha scopo informativo. Per il testo ufficiale fare riferimento al sito fnopi.it.