Art. 17
Non abbandono
L'infermiere garantisce le cure e l'assistenza senza alcuna discriminazione. Non abbandona la persona in situazioni di bisogno e, qualora non sia in grado di fornire le prestazioni necessarie, si adopera per assicurare la continuità delle cure, segnalando l'inadeguatezza dei servizi agli organi competenti.
Art. 18
Autonomia della persona
L'infermiere rispetta la volontà della persona assistita e ne promuove l'autonomia decisionale. Garantisce che le scelte della persona siano espressione di una libera determinazione, fondata su un'informazione completa e comprensibile, e sostiene la persona nel processo decisionale.
Art. 19
Consenso informato
L'infermiere informa la persona assistita sulle prestazioni proposte, sulle alternative disponibili e sulle loro implicazioni, richiedendo il consenso informato nel rispetto della normativa vigente. Fornisce le informazioni in modo chiaro e comprensibile, adattando il linguaggio al livello culturale e alle capacità della persona.
Art. 20
Rifiuto delle cure
L'infermiere rispetta il rifiuto informato della persona assistita a ricevere un trattamento, anche quando questo comporti un peggioramento della salute o un rischio per la vita. Si adopera per garantire il necessario supporto alla persona che rifiuta un trattamento, assicurando comunque il comfort e l'assistenza di base.
Art. 21
Segreto professionale
L'infermiere è tenuto al segreto professionale. Non divulga le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività senza il consenso esplicito della persona assistita, salvo nei casi previsti dalla legge. Tutela la riservatezza delle informazioni anche nei confronti di familiari e persone care, a meno che la persona assistita non abbia diversamente disposto.
Art. 22
Privacy
L'infermiere rispetta e promuove il diritto della persona assistita alla privacy, garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente. Adotta le misure necessarie per proteggere le informazioni relative alla persona assistita da accessi non autorizzati.
Art. 23
Soggetti vulnerabili
L'infermiere gestisce con particolare attenzione le informazioni relative alle persone in stato di vulnerabilità, quali minori, anziani, persone con disabilità e soggetti non in grado di esprimere pienamente il proprio consenso. Adotta ogni misura necessaria per tutelare i loro diritti e la loro dignità.
Art. 24
Incapacità di consenso
Qualora la persona non sia in grado di esprimere il proprio consenso, l'infermiere agisce in conformità alla normativa vigente, considerando le direttive anticipate di trattamento se disponibili, e il parere del fiduciario, del tutore o dell'amministratore di sostegno, nell'interesse superiore della persona.
Art. 25
Direttive anticipate
L'infermiere si adopera per garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) espresse dalla persona assistita, segnalando ai componenti dell'equipe e ai responsabili eventuali situazioni di non conformità. Sostiene la persona nel processo di redazione delle DAT, fornendo le informazioni necessarie.
Art. 26
Fine vita
L'infermiere supporta la persona assistita e la sua famiglia nell'affrontare il fine vita, garantendo un'assistenza orientata al comfort, alla dignità e alla qualità della vita residua. Promuove le cure palliative come risposta integrata ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali della persona nei momenti critici della malattia.
Art. 27
Non accanimento
L'infermiere si astiene da ogni forma di accanimento diagnostico o terapeutico e si adopera affinché la persona assistita possa affrontare il fine vita in modo dignitoso, nel rispetto delle sue volontà. Segnala ai responsabili le situazioni di trattamenti sproporzionati o non conformi alla volontà espressa dalla persona.
Art. 28
Contenzione
L'infermiere tutela la persona assistita da pratiche di contenzione fisica o farmacologica non giustificate terapeuticamente o sproporzionate rispetto alla situazione clinica. Segnala le situazioni di contenzione inappropriata ai responsabili e agli organi di vigilanza competenti.
Art. 29
Tutela e segnalazione
L'infermiere tutela il minore e i soggetti vulnerabili, segnalando tempestivamente alle autorità competenti ogni situazione di rischio, sospetto di abuso, maltrattamento o abbandono. Collabora con le istituzioni preposte alla tutela delle persone vulnerabili nell'interesse superiore delle stesse.